Sez. 3, Sentenza n. 1396 del 15/05/1974 (Rv. 369480 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - NOTIFICAZIONE DELLA COPIA INTEGRALE DEL NEGOZIO DI CESSIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - NOTIFICAZIONE DELLA COPIA INTEGRALE DEL NEGOZIO DI CESSIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'atto con il quale viene portato a conoscenza del debitore ceduto l'avvenuta cessione del credito non richiede la notificazione della copia integrale della convenzione traslativa del credito, essendo sufficiente la notizia della cessione nei suoi elementi costitutivi ed identificativi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)