Sez. 1, Sentenza n. 4372 del 20/11/1976 (Rv. 383085 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - NOTIZIA DEL MUTAMENTO DELLA TITOLARITA ATTIVA DEL RAPPORTO - MODALITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - NOTIZIA DEL MUTAMENTO DELLA TITOLARITA ATTIVA DEL RAPPORTO - MODALITA.*
Per l'opponibilita della cessione di credito al debitore ceduto, secondo la previsione di cui all'art 1264 primo comma cod civ, non e necessaria la notificazione per mezzo di pubblico ufficiale all'uopo abilitato, ne si richiede che sia portato a conoscenza l'intero atto di cessione essendo sufficiente che al debitore stesso giunga una notizia idonea a porlo in grado di apprendere la mutata titolarita attiva del rapporto obbligatorio. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto opponibile ad una societa debitrice la cessione del credito comunicata con lettera raccomandata ritualmente ricevuta presso un magazzino, che la societa medesima aveva indicato al creditore cedente come proprio recapito, e dal quale comunque le veniva regolarmente inoltrata la corrispondenza. La SC ha ritenuto corretta la statuizione, alla stregua del principio di cui sopra). (V 1396/74, mass n 369480; (V 341/69, mass n 338341).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)