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Sez. 3, Sentenza n. 15153 del 23/11/2000 (Rv. 542110 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Cessione di un credito verso la p.a. - Omissione delle forme previste dalla legge - Inefficacia nei confronti della p.a. - Notificazione a quest'ultima - Irrilevanza - Accettazione da parte della p.a. - Effetti.
Stato
decisa il 2000-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542110-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO

A norma dell'art. 69, comma terzo del R.D. n. 2440 del 1923, la notificazione alla pubblica amministrazione della cessione di un credito del privato nei confronti della stessa, in tanto è produttiva di effetti, in quanto la cessione sia stata fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Da ciò consegue che, in deroga al principio posto dall'art. 1264, comma secondo cod. civ., il pagamento effettuato dalla p.a. al cedente, anziché al cessionario, pur dopo che le sia stata notificata la cessione non effettuata nelle forme indicate, produce effetto liberatorio, essendo irrilevante la conoscenza da parte della p.a. dell'avvenuta cessione. Tuttavia, se la cessione è stata accettata dalla p.a., il successivo pagamento effettuato al cedente non libera l'amministrazione nei confronti del cessionario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)