Sez. F, Sentenza n. 33518 del 25/08/2009 Cc. (dep. 28/08/2009) Rv. 244739 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Durata - Riduzione - Per rinvii del dibattimento eccedenti i dieci giorni o per la parte eccedente i sessanta giorni in cui è sospesa la prescrizione in caso di sospensione del procedimento - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
La durata della sospensione dei termini di custodia cautelare non subisce riduzione né per effetto dell'inosservanza del termine massimo di dieci giorni che deve intercorrere tra un'udienza e l'altra in caso di differimento del dibattimento (corrispondentemente alla parte eccedente), trattandosi di termine ordinatorio, né per la parte in cui viene superato il termine di sessanta giorni per i quali resta, al massimo, sospeso il corso della prescrizione in caso di sospensione del procedimento, trattandosi di istituto del tutto eterogeneo rispetto a quella della durata della custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)