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Sez. 1, Sentenza n. 2233 del 17/02/1997 Cc. (dep. 26/04/1997) Rv. 207353 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Durata e prosecuzione - Termini di sospensione - Hanno carattere ordinatorio - Incidenza sulla sospensione dei termini di custodia cautelare - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207353-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE

I termini stabiliti nell'art. 477 cod. proc. pen. hanno carattere meramente ordinatorio, onde la loro inosservanza non determina alcuna nullità o decadenza, né spiega influenza sulla sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 stesso codice. E invero, se è indubbio che il giudice è tenuto ad osservare detti termini e che tale dovere assume caratteri più marcati quando la durata del processo si riflette su quella di misure cautelari restrittive della libertà personale, non è meno certo che il rispetto dei termini in esame non può essere disgiunto dalla valutazione dell'attività che globalmente grava sull'ufficio giudiziario, la cui entità non sempre consente lo svolgimento del processo con le cadenze temporali prefigurate dall'art. 477 citato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 477 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)