Sez. L, Sentenza n. 16047 del 17/08/2004 (Rv. 575783 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE | Documenti - Istanza di esibizione - Mancato accoglimento - Censurabilità in sede di legittimità - Ammissibilità - Condizioni.
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE
L'ordine di esibizione di un documento (art. 210, cod. proc. civ.) costituisce oggetto di un potere discrezionale del giudice del merito, il cui mancato esercizio è censurabile in sede di legittimità, qualora il giudice ometta del tutto di motivare sull'istanza proposta dalla parte, che versi nell'impossibilità di provare altrimenti il suo assunto e che abbia altresì offerto elementi presuntivi a conforto del medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)