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Sez. 3, Sentenza n. 12611 del 28/08/2003 (Rv. 566345 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE | Documenti - Istanza di esibizione - Mancato accoglimento - Censurabilità in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566345-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE

L'ordine di esibizione di un documento (art. 210, cod. proc. civ.)costituisce oggetto di un potere discrezionale del giudice del merito; tuttavia il mancato esercizio di detto potere è censurabile in sede di legittimità, qualora il giudice ometta del tutto di motivare sull'istanza proposta dalla parte, che versi nell'impossibilità di provare altrimenti il suo assunto e che abbia altresì offerto elementi presuntivi a conforto del medesimo (Nella specie, in un giudizio di risarcimento danni da incidente stradale, il convenuto aveva esibito la polizza di assicurazione ed era stata accertata la stipula del contratto con un subagente, privo di poteri di rappresentanza, ma la sentenza impugnata aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell'impresa assicuratrice, che aveva contestato il perfezionamento del contratto, poiché la polizza prodotta faceva parte di una serie di moduli dei quali aveva denunciato lo smarrimento; la S.C., nell'enunciare il succitato principio di diritto, ha cassato la sentenza di secondo grado che non aveva accolto l'istanza di esibizione dei libri e delle scritture contabili proposta dal danneggiato, omettendo del tutto di motivare sul punto, allo scopo di dimostrare l'avvenuta conclusione del contratto - sia pure mediante ratifica tacita da parte dell'impresa assicuratrice - nonostante che il predetto, in quanto terzo rispetto al contratto, poteva offrire la relativa prova soltanto mediante la rappresentazione di fatti in grado di fondare presunzioni in tal senso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)