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Sez. L, Sentenza n. 753 del 17/01/2005 (Rv. 579232 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE | Indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da epatiti post - Trasfusionali - Onere probatorio gravante sul danneggiato - Contenuto - Necessità di provare l'esistenza della trasfusione, il danno ed il nesso causale - Verificarsi di un fatto successivo in sè astrattamente idoneo a provocare il danno - Interruzione del nesso causale - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2005-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579232-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE

Ai fini del sorgere del diritto all'indennizzo previsto in favore di coloro che presentino danni irreversibili derivanti da epatiti post-trasfusionali dall'art. 1, comma terzo, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ovvero, in caso di morte del danneggiato, in favore dei soggetti indicati nell'art. 2, comma terzo, della stessa legge, la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l'effettuazione della terapia trasfusionale, il verificarsi dei danni anzidetti o della morte, e il nesso causale tra i primi e la seconda, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, nè il nesso causale è interrotto dal verificarsi di un fatto successivo (nel caso di specie, un trapianto effettuato all'estero e, come tale, non oggetto di copertura assistenziale), anch'esso probabilisticamente idoneo a determinare la patologia, qualora non risulti in concreto provato che la prima causa, benchè astrattamente idonea a provocare l'evento pregiudizievole, non lo avesse in effetti determinato.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)