Sez. 3, Sentenza n. 5051 del 03/03/2009 (Rv. 606948 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Maggior danno ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. - Onere probatorio a carico del locatore - Sussistenza - Prova specifica della lesione del patrimonio - Possibilità di valutazione dell'offerta di una nuova locazione dell'immobile durante il periodo di ritardata restituzione proveniente dallo stesso conduttore - Ammissibilità.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
La specifica e seria proposta di nuova locazione - che il giudice può valutare, in relazione al disposto dell'art. 1591 cod. civ., come prova idonea dell'effettiva lesione del patrimonio del locatore (a cui incombe il relativo onere) consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato per il tempo di ritardata restituzione dell'immobile - può identificarsi anche con quella proveniente dallo stesso conduttore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)