Sez. 4 - , Sentenza n. 2324 del 07/11/2018 Cc. (dep. 18/01/2019) Rv. 274958 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Omicidio stradale - Reato commesso prima dell'entrata in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41 - Revoca della patente di guida - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE
In caso di condanna o patteggiamento per il reato di omicidio stradale, la revoca della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, non si applica relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41, che l'ha introdotta, atteso che essa, in quanto sanzione amministrativa accessoria, resta comunque soggetta al principio di riserva di legge e di irretroattività ex art. 1, legge 24 novembre 1981, n. 689. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida e, non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti di fatto tali da giustificare il rinvio al giudice del merito, ha provveduto, ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen., ad applicare la diversa sanzione della sospensione della patente).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 23/03/2016 num. 41 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)