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Sez. 3, Sentenza n. 5617 del 03/05/1996 Ud. (dep. 05/06/1996) Rv. 205786 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Successione di un illecito amministrativo od un reato - Applicazione retroattiva dell'illecito amministrativo - Esclusione - Principio di cui all'art. 2 comma terzo cod. pen. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1996-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205786-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

L'art. 1 della legge n. 689 del 1981 sancisce il principio di legalità anche per l'illecito amministrativo, sicché in assenza di una norma specifica che consenta l'applicazione di detta sanzione retroattivamente (ex gr. artt. 40 e 41 legge n. 689 del 1981), essendo stato costituzionalizzato il principio di irretroattività solo per la materia penale dall'art. 25 Cost., la stessa non può essere applicata che per l'avvenire. Nè può invocarsi il terzo comma dell'art. 2 cod. pen., il quale concerne solo il rapporto tra due fattispecie penali incriminatrici e non prevede la successione di un illecito amministrativo ad un reato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)