Sez. U, Sentenza n. 1769 del 10/06/1968 (Rv. 333672 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA)OPERE PUBBLICHE - IN GENERE - OBBLIGO DI PREVEDERE EVENTI IMPREVEDIBILI E IMPROBABILI - INSUSSISTENZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA)OPERE PUBBLICHE - IN GENERE - OBBLIGO DI PREVEDERE EVENTI IMPREVEDIBILI E IMPROBABILI - INSUSSISTENZA.*
In tema di esecuzione di opere pubbliche, la trasgressione, da parte della pubblica amministrazione, agli obblighi di comune prudenza non si estende fino all'Obbligo di prevedere eventi imprevedibili od improbabili come terremoti od alluvioni. La pubblica amministrazione non puo essere tenuta specificamente responsabile delle conseguenze di una piena per il fatto di non aver provveduto a costruire l'opera di contenimento e difesa, trattandosi di un dovere pubblico e generico dalla trasgressione del quale non possono sorgere diritti soggettivi per il privato ma se invece si sia assunto l'Onere di detta opera, ha l'Obbligo specifico di costruirla e mantenerla in modo da non danneggiare il cittadino che su di essa abbia fatto affidamento. Tuttavia, tale Obbligo specifico, al quale corrisponde un diritto soggettivo del cittadino, e contenuto nei limiti della normale prudenza e diligenza e svanisce di fronte ai casi di forza maggiore cui resisti non potest. (nella specie, alluvione causata da un temporale di eccezionale violenza e durata). (V. 926-65, 2057-64, 445-41).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)