Sez. 2, Sentenza n. 6950 del 09/02/2011 Ud. (dep. 23/02/2011) Rv. 249458 - 01
RECIDIVA - IN GENERE | Recidiva reiterata - Ipotesi di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen. - Maggiore severità della disciplina normativa - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
RECIDIVA - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma quinto, cod. pen., proposta, con riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., per la maggiore severità della disciplina della recidiva reiterata nel caso di realizzazione di un delitto di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., stante la non irragionevolezza della previsione normativa, in quanto limitata a fattispecie specifiche, caratterizzate da notevole allarme sociale, e indicative del perdurare della capacità a delinquere del reo, secondo una scelta legislativa non in contrasto con i principi costituzionali, essendo finalizzata a sanzionare più severamente, sia pure comprimendo gli spazi di discrezionalità del giudice, chi abbia continuato a commettere reati nonostante l'irrogazione di precedenti condanne.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 com. 5 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)