Sez. 1 - , Sentenza n. 43278 del 18/09/2019 Cc. (dep. 22/10/2019) Rv. 277145 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen. – Causa di estinzione del reato – Applicabilità in sede esecutiva – Esclusione – Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
È inapplicabile in sede esecutiva la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen., a prescindere dal momento in cui tali condotte siano realizzate, giacché detta causa ha natura sostanziale ed il procedimento volto a verificarne la sussistenza, nel prevedere che siano sentiti l'imputato e la persona offesa, presuppone la pendenza del giudizio di cognizione e la presenza delle parti che possono interloquire sull'esito estintivo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)