Sez. 5 - , Sentenza n. 17926 del 14/01/2019 Ud. (dep. 30/04/2019) Rv. 275910 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Deposito di una sentenza recante dispositivo e motivazione relativi ad altro processo – Nullità - Provvedimento correttivo adottato "de plano" e depositato in epoca successiva al decorso dei termini di cui all'art. 544 cod. proc. pen. - Sanatoria ex art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA
La sentenza che individui correttamente, nell'intestazione, le generalità dell'imputato ma rechi una motivazione e un dispositivo relativi a pronuncia emessa nei confronti di altro soggetto è affetta da nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la quale non può intendersi utilmente sanata ex art. 183, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per effetto di un provvedimento correttivo che sia stato adottato dal giudice "de plano" e depositato dopo il decorso del termine assegnato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., e comunque quando il provvedimento nullo ha già prodotto i suoi effetti. (Fattispecie nella quale il provvedimento recante la motivazione e il dispositivo appropriati era stato depositato nello stesso giorno del deposito dell'impugnazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Cod. Pen. art. 183 lett. B, Cod. Pen. art. 546 CORTE COST., Cod. Pen. art. 547 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)