Sez. 6, Sentenza n. 17510 del 23/03/2018 Ud. (dep. 18/04/2018) Rv. 272811 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Intestazione e dispositivo corretti - Allegazione della motivazione di altra sentenza - Nullità della sentenza - Sussistenza - Conseguenze.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA
È nulla, ma non inesistente, la sentenza d'appello che, pur riportando correttamente il nome dell'imputato, la sentenza di primo grado e il dispositivo letto in udienza, reca una motivazione relativa ad altra decisione impugnata da un altro imputato; ne consegue che, mancando nella sostanza la motivazione, l'errore non è emendabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., ma dovrà procedersi, nel caso di impugnazione tempestiva, alla rinnovazione dell'intero giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)