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Sez. 6, Sentenza n. 244 del 30/12/2014 Ud. (dep. 07/01/2015) Rv. 261801 - 01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Intestazione e dispositivo corretti - Allegazione della motivazione di altra sentenza - Nullità della sentenza - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-12-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261801-01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA

È nulla, ma non inesistente, la sentenza d'appello la cui intestazione individua correttamente l'imputato e la sentenza di primo grado, e che riporta fedelmente il dispositivo letto in udienza, ma che reca, per errore, una motivazione relativa ad altra pronunzia impugnata da un altro imputato, con la conseguenza che, se l'invalidità è tempestivamente dedotta mediante impugnazione, si determina la necessità di rinnovare l'intero giudizio di secondo grado. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che in tale ipotesi - equiparabile alla mancanza grafica di motivazione - non può applicarsi il principio per cui, in presenza di una discrasia tra il dispositivo pubblicato mediante lettura in udienza e la motivazione non contestuale della decisione, deve attribuirsi prevalenza all'elemento decisionale su quello giustificativo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)