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Sez. 5, Sentenza n. 25980 del 10/12/2014 (Rv. 633546 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Istituzione delle Agenzie fiscali - Agenzia non costituita attraverso l'Avvocatura dello Stato - Ricorso per cassazione - Termine breve - Decorrenza - Notificazione della sentenza all'Agenzia - Idoneità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633546-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

Nel processo tributario, a partire dal 1° gennaio 2001, data di inizio dell'operatività delle "agenzie fiscali", istituite col d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, deve ritenersi ripristinata la disciplina vigente sino al 17 maggio 1999 (giorno dopo il quale è entrato in vigore l'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, poi dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sent. n. 525 del 2000), sicché idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso in cassazione la notifica della sentenza all'Agenzia non costituita in giudizio, la quale è dotata di personalità giuridica e capacità processuale, rilevante anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 13/05/1999 num. 133 art. 21 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62 com. 2, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 546 art. 300, DM Finanze 28/12/2000, Cod. Proc. Civ. art. 170 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 170 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)