Sez. 5, Sentenza n. 8507 del 09/04/2010 (Rv. 612392 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di appello instaurato dopo il 1 gennaio 2001 - Notificazione della sentenza d'appello ai fini della decorrenza del termine breve - Effettuazione presso l'Agenzia delle Entrate - Necessità - Modalità - Rispetto dei criteri di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, qualora l'Agenzia delle Entrate abbia partecipato al giudizio d'appello, instaurato successivamente al 1 gennaio 2001, senza il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la notifica della sentenza impugnata va effettuata, ai fini della decorrenza del termine breve, non nei confronti dell'Avvocatura distrettuale, ma nei confronti della sede centrale dell'Agenzia o alternativamente nei confronti degli uffici periferici della stessa, esclusivamente utilizzando le modalità previste, per la notifica delle sentenze delle Commissioni tributarie, dall'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto nulla la notifica della sentenza di appello all'Agenzia, che aveva partecipato, senza patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ad un giudizio d'appello celebratosi nel 2002, in quanto effettuata, a mezzo del servizio postale, ex art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non ex art. 38 del medesimo d.lgs.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)