Sez. 5, Sentenza n. 15563 del 07/07/2006 (Rv. 593859 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Istituzione delle Agenzie fiscali - Agenzia non costituita in appello attraverso l'Avvocatura distrettuale - Sentenze della commissioni tributarie regionali - Ricorso per cassazione - Termine breve - Decorrenza - Notificazione della sentenza all'Agenzia - Idoneità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
Nel processo tributario, a partire dal 1° gennaio 2001 - data di inizio dell'operatività (d.m. 28 dicembre 2000) delle "agenzie fiscali", istituite col d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 -, dovendo ritenersi ripristinata la disciplina vigente sino al 17 maggio 1999 - giorno dopo il quale è entrato in vigore l'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, poi dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sent. n. 525 del 2000 -, è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso in cassazione la notifica della sentenza di secondo grado alla Agenzia non costituita in appello attraverso l'Avvocatura distrettuale, essendo dotata l'Agenzia stessa di personalità giuridica e capacità processuale, rilevante anche in sede di legittimità: e ciò anche in relazione ai giudizi già pendenti in appello al 1°gennaio 2001, essendo informata la materia processuale al principio "tempus regit actum", di guisa che l'abrogazione (ancorché implicita) della norma di carattere speciale dettata dall'art. 21 della legge n. 133 del 1999 - regolante la notifica della sentenza di secondo grado ai fini del decorso del termine breve per il ricorso per cassazione - comporta, con effetto immediato, l'applicazione della regola generale, ricavabile dagli artt. 62, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 285 e 170, primo e terzo comma, cod. proc. civ., della notifica "personale" all'Agenzia, non costituita per il tramite dell'Avvocatura, non essendo più richiesta quella all'Avvocatura distrettuale. In presenza di una sentenza direttamente resa nei confronti dell'ufficio locale dell'Agenzia, infatti, la notifica all'Avvocatura distrettuale, in rappresentanza di un ufficio locale dell'Amministrazione finanziaria non più esistente, risulterebbe sganciata da ogni centro di imputazione processuale, non potendosi d'altronde ipotizzare, con riguardo alla persistente veste di sostituto (ex art. 81, in relazione all'art. 111, ultimo comma, cod. proc. civ.) del Ministero dell'economia e delle finanze, la necessità della notifica di una sentenza di secondo grado direttamente a quest'ultimo, presso l'Avvocatura generale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62 com. 2, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, DM Finanze 28/12/2000, Legge 13/05/1999 num. 133 art. 21 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)