Sez. 3, Sentenza n. 45551 del 15/11/2001 Ud. (dep. 21/12/2001) Rv. 220843 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - CAMPIONI (PRELIEVO E ANALISI) | Risultato delle analisi - Avviso - Mancato invio a mezzo posta - Conseguente violazione del diritto di difesa - Esclusione - Fondamento.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - CAMPIONI (PRELIEVO E ANALISI)
Il mancato invio a mezzo posta dell'avviso del risultato delle analisi effettuate, su campioni di sostanze alimentari, dalla competente autorità sanitaria cui è demandato il controllo ex art. 1 della legge 30 aprile 1962 n. 283 non costituisce violazione del diritto di difesa (con conseguente esclusione dell'ipotesi di nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen.), atteso che la comunicazione del risultato delle analisi rileva solo ai fini della decorrenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione, termine che in mancanza di tale invio decorrerà da un atto successivo che abbia valore equipollente.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)