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Sez. 3, Sentenza n. 36506 del 19/11/2014 Ud. (dep. 10/09/2015) Rv. 264808 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - CAMPIONI (PRELIEVO E ANALISI) | Alimenti non deteriorabili - Avviso del risultato delle analisi - Mancanza - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264808-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - CAMPIONI (PRELIEVO E ANALISI)

In materia alimentare, il mancato invio dell'avviso del risultato delle analisi effettuate su un campione di sostanza non deteriorabile - e perciò sottratto alle garanzie partecipative dell'art. 223, comma primo, disp. att. cod. proc. pen., richiamato dall'art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123 - non integra una violazione del diritto di difesa, atteso che tale comunicazione, rilevante soltanto al fine di individuare la decorrenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione, può essere surrogata dalla notifica degli atti del procedimento penale, che, contenendo l'indicazione dei fatti di reato oggetto di addebito, consentono di desumere l'esito sfavorevole delle analisi stesse.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/03/1993 num. 123, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)