Sez. 3, Sentenza n. 3992 del 10/06/1983 (Rv. 428935 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - COMUNICAZIONI DELL'ESEGUITO MANDATO - RITARDO DEL MANDANTE A RISPONDERE - CONSEGUENZE - APPROVAZIONE DA PARTE DEL MANDANTE DELLO INCARICO ESEGUITO, ANCHE SE IL MANDATARIO SI È DISCOSTATO DALLE ISTRUZIONI O HA ECCEDUTO I LIMITI DEL MANDATO - CONDIZIONI.*
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - COMUNICAZIONI DELL'ESEGUITO MANDATO - RITARDO DEL MANDANTE A RISPONDERE - CONSEGUENZE - APPROVAZIONE DA PARTE DEL MANDANTE DELLO INCARICO ESEGUITO, ANCHE SE IL MANDATARIO SI È DISCOSTATO DALLE ISTRUZIONI O HA ECCEDUTO I LIMITI DEL MANDATO - CONDIZIONI.*
L'art. 1712 cod. civ. - il quale, dopo avere enunciato, nel primo comma, che "il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato", dispone, nel secondo comma, che "il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli Usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato" - presuppone la precisa indicazione, nella comunicazione fatta dal mandatario al mandante, dell'operazione compiuta al di fuori del mandato, ai fini della relativa approvazione implicita, che, di conseguenza, in tanto può ravvisarsi in Atti o comunicazioni del mandante, in quanto questi abbia avuto conoscenza del superamento dei limiti del mandato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1712
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)