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Sez. 3, Sentenza n. 16575 del 25/11/2002 (Rv. 558699 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - COMUNICAZIONE DELL'ESEGUITO MANDATO | Ritardo del mandante nel darvi risposta - Approvazione tacita dell'esecuzione anche non conforme alle istruzioni o eccedente i limiti del mandato - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2002-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558699-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - COMUNICAZIONE DELL'ESEGUITO MANDATO

In tema di contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1712, secondo comma, cod. civ. il ritardo del mandante nel rispondere alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione dell'incarico, qualora si estenda per un periodo di tempo superiore a quanto richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, comporta approvazione dell'atto compiuto dal mandatario, anche se non conforme alle istruzioni o eccedente i limiti del mandato.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)