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Sez. 2, Sentenza n. 861 del 19/01/2016 (Rv. 638671 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - COMUNICAZIONE DELL'ESEGUITO MANDATO | Ritardo del mandante nel darvi risposta - Approvazione tacita dell'esecuzione anche non conforme alle istruzioni o eccedente i limiti del mandato - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638671-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - COMUNICAZIONE DELL'ESEGUITO MANDATO

L'approvazione tacita dell'esecuzione del mandato, ai sensi dell'art. 1712, comma 2, c.c., presuppone la precisa indicazione, nella comunicazione fatta dal mandatario, dell'operazione compiuta al di fuori del mandato, essendo a tal fine necessaria la conoscenza da parte del mandante del superamento dei limiti del mandato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1712

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)