Sez. 5, Sentenza n. 318 del 11/01/2006 (Rv. 586264 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Variazioni in diminuzione del corrispettivo dell'opera eseguita - Presupposto - Applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente - Mancata prova - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA
In tema di IVA, l'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - il quale consente al cedente ed al cessionario il ricorso alle variazioni in diminuzione del corrispettivo dell'opera eseguita - espressamente prevede che la riduzione dell'ammontare imponibile possa aver luogo, fra l'altro, "in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente". Ne consegue che quando il giudice di merito abbia escluso la dimostrazione di una qualsivoglia previsione contrattuale in tal senso, è illegittimo il ricorso alla procedura di variazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)