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Sez. 5, Sentenza n. 8558 del 22/06/2001 (Rv. 547655 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Sconti su vendite praticati in base ad accordo verbale successivo all'originario contratto di vendita - Relativa imposta - Detrazione - Ammissibilità - Prova dell'accordo - Mezzi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547655-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA

In tema di IVA, sono legittime le detrazioni di imposta effettuate in relazione a note di accredito per sconti su vendite praticati in base ad accordo, anche successivo all'originario contratto e concluso verbalmente, della cui conclusione può essere fornita la prova con qualunque mezzo previsto in materia contrattuale (nella specie il giudice di merito aveva ritenuto che l'accordo, in virtù del quale era stata concessa al debitore la riduzione del corrispettivo dovuto, fosse provato dall'esistenza delle note di accredito).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)