Sez. 5, Sentenza n. 6475 del 19/03/2007 (Rv. 597030 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Sconti su vendite praticati in base ad accordo verbale successivo all'originario contratto di vendita - Relativa imposta - Detrazione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA
In tema di IVA, sono legittime le detrazioni di imposta effettuate in relazione a note di accredito per sconti su vendite praticati in base ad accordo, anche successivo all'originario contratto e concluso verbalmente. Infatti, in base all'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, se un'operazione per la quale è stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in dipendenza di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il diritto di portare in detrazione, ai sensi del precedente art. 19, l'imposta corrispondente alla variazione spetta al cedente del bene, il quale deve a tal fine registrarla, a norma dell'art. 25, entro l'anno dal compimento dell'operazione imponibile (art. 26, terzo comma), nel rispetto degli obblighi di fatturazione di cui all'art. 21 (nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso della società contribuente, poiché, pur non essendo contestato che questa avesse ottemperato entro l'anno sia agli obblighi di fatturazione che a quelli di registrazione delle note di accredito, il giudice di merito aveva escluso che ciò fosse avvenuto sulla base di un contratto o accordo col cessionario; né la società cedente aveva provato alcunché in tal senso, laddove era suo preciso onere fornire elementi certi dai quali desumere che oggetto della pattuizione fossero degli sconti e non "un premio di fine anno", che non dà diritto a detrazione, trattandosi non di una componente che incide direttamente sul prezzo della merce, ma di un contributo autonomamente riconosciuto a fine esercizio al cliente in base al raggiungimento di un determinato fatturato, e quale incentivo per future operazioni).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)