diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2518 del 10/03/1987 (Rv. 451666 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - DEDUZIONE CON RICORSO AMMINISTRATIVO NELLA PENDENZA DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - INSTAURAZIONE DI UN SECONDO GIUDIZIO ALL'ESITO DI DETTO RICORSO - GIUDICATO FORMATOSI NEL PRIMO GIUDIZIO SULLA ESCLUSIONE DELL'INVALIDITÀ PENSIONABILE - EFFICACIA NEL SECONDO GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1987-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451666-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - DEDUZIONE CON RICORSO AMMINISTRATIVO NELLA PENDENZA DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - INSTAURAZIONE DI UN SECONDO GIUDIZIO ALL'ESITO DI DETTO RICORSO - GIUDICATO FORMATOSI NEL PRIMO GIUDIZIO SULLA ESCLUSIONE DELL'INVALIDITÀ PENSIONABILE - EFFICACIA NEL SECONDO GIUDIZIO.*

L'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ. consente di introdurre nel giudizio in materia di Invalidità pensionabile aggravamenti delle malattie denunciate e nuove infermità, ma non preclude all'assicurato stesso di far valere tali aggravamenti e malattie nuove con una ulteriore domanda amministrativa, proposta in pendenza del procedimento giudiziario, la quale potrà portare al riconoscimento della pensione da parte dell'i.N.P.S. con decorrenza dal mese successivo alla nuova domanda, o, in caso di esito negativo anche di tale nuova domanda, all'instaurazione di un secondo procedimento giudiziario; d'altra parte, poiché nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della pensione d'Invalidità la causa petendi si identifica con lo stato invalidante che determina la riduzione della capacità di guadagno nella misura prevista dalla legge e non già con i meri fatti (le varie infermità) invocati a sostegno di tale stato, la sentenza pronunciata nel primo giudizio, la quale abbia escluso l'esistenza di un'Invalidità pensionabile alla data della sua pronuncia, spiega efficacia di giudicato nel secondo giudizio, escludendo che in questo possano avere Rilevanza le infermità o gli aggravamenti verificatisi anteriormente alla data di pronuncia di detta sentenza, ancorché essi non siano stati fatti valere nel giudizio da questa concluso. (V 3438/84, mass n 435448; (V 6526/83, mass n (Conf 4663/83, mass n 429553).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)