Sez. 3, Sentenza n. 3252 del 28/05/1984 (Rv. 435294 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - MISURA ULTRALEGALE - FISSAZIONE - FORMA SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - INDICAZIONE IN CIFRE DEL TASSO DI INTERESSE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DETERMINABILITÀ DEL TASSO MEDESIMO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - MISURA ULTRALEGALE - FISSAZIONE - FORMA SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - INDICAZIONE IN CIFRE DEL TASSO DI INTERESSE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DETERMINABILITÀ DEL TASSO MEDESIMO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
L'Obbligo della Forma scritta, ad substantiam, per la fissazione degli interessi in misura ultralegale (art. 1284, terzo comma, cod. civ.) - seppure non è soddisfatto dal rilascio, di per sè solo, di cambiale per importo conglobante interessi e capitale - tuttavia non postula necessariamente che il documento negoziale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse, ma può essere assolto secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto e così quando la misura ultralegale del tasso di interesse sia determinabile attraverso gli elementi offerti da documenti formati a regolamentazione di aspetti specifici dell'operazione di mutuo, od anche da dichiarazione unilaterale del debitore, purché non meramente ricognitiva (nella specie: atto di Costituzione di ipoteca a garanzia delle cambiali rilasciate dal mutuatario). (V 2521/83, mass n 427385; (V 3028/78, mass n 392468; (V 1708/71, mass n 352168).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)