Sez. 1, Sentenza n. 3028 del 20/06/1978 (Rv. 392468 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - PATTUIZIONE IN MISURA ULTRALEGALE - FORMA - REQUISITI - FATTISPECIE (MUTUO BANCARIO - PATTUIZIONE DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI CON RIFERIMENTO ALLE VARIAZIONI FUTURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO DELLA BANCA SECONDO LE FLUTTUAZIONI DEL COSTO DEL DENARO E DEI TASSI COMUNEMENTE PRATICATI SUL MERCATO FINANZIARIO).*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - PATTUIZIONE IN MISURA ULTRALEGALE - FORMA - REQUISITI - FATTISPECIE (MUTUO BANCARIO - PATTUIZIONE DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI CON RIFERIMENTO ALLE VARIAZIONI FUTURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO DELLA BANCA SECONDO LE FLUTTUAZIONI DEL COSTO DEL DENARO E DEI TASSI COMUNEMENTE PRATICATI SUL MERCATO FINANZIARIO).*
L'Obbligo della Forma scritta, ad substantiam, per la fissazione degli interessi in misura ultralegale (art 1284 terzo comma cod civ), non postula necessariamente che il documento negoziale contenga la indicazione in cifre del tasso di interesse, ma puo essere assolto, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilita dell'oggetto del contratto (art 1346 cod civ), attraverso la pattuizione di criteri, sicuramente prevedibili ed obiettivamente rilevanti, che consentano la concreta quantificazione del tasso medesimo nel corso del rapporto. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito la validita della Determinazione degli interessi, in un contratto scritto di mutuo bancario, con riferimento alle variazioni future previste dal regolamento dell'istituto, alla stregua delle fluttuazioni del costo del denaro e dei tassi comunemente praticati sul mercato finanziario).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)