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Sez. 1, Sentenza n. 2521 del 09/04/1983 (Rv. 427385 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - PATTUIZIONE IN MISURA ULTRALEGALE - FORMA - REQUISITI - FATTISPECIE (APERTURA DI CREDITO BANCARIO - VALIDITÀ DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI USUALMENTE PRATICATE DALLE AZIENDE DI CREDITO).*
Stato
decisa il 1983-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427385-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - PATTUIZIONE IN MISURA ULTRALEGALE - FORMA - REQUISITI - FATTISPECIE (APERTURA DI CREDITO BANCARIO - VALIDITÀ DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI USUALMENTE PRATICATE DALLE AZIENDE DI CREDITO).*

L'Obbligo della Forma scritta, richiesta dall'art. 1284, comma terzo, cod. civ., per la pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale, non postula necessariamente che il documento negoziale contenga l'indicazione in cifre del tasso pattuito, ma può essere adempiuto, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, anche mediante il richiamo operato per iscritto dalle parti a prestabiliti criteri o elementi estrinseci, obiettivamente e sicuramente individuabili, che consentano la concreta Determinazione di quel tasso nel corso del rapporto contrattuale. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito la validità della Determinazione degli interessi in un contratto di apertura di credito bancario, con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito, la cui pubblicità è assicurata a mezzo di pubblicazione nei bollettini delle banche e nei giornali quotidiani). (V 953/80, mass n 404387; (V 5931/78, mass n 395754; (Conf 3028/78, mass n 392468).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1842

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)