Sez. 2, Sentenza n. 1584 del 13/02/1987 (Rv. 451000 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - FUNZIONE - MUTATIO O EMENDATIO LIBELLI TRAMITE COMPARSA CONCLUSIONALE - ESCLUSIONE - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - PRONUNZIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO SULLA DOMANDA IRRITUALMENTE MODIFICATA O SPECIFICATA CON LA PREDETTA COMPARSA - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DEL VIZIO DI ULTRA OD EXTRA PETIZIONE - PRECLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - FUNZIONE - MUTATIO O EMENDATIO LIBELLI TRAMITE COMPARSA CONCLUSIONALE - ESCLUSIONE - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - PRONUNZIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO SULLA DOMANDA IRRITUALMENTE MODIFICATA O SPECIFICATA CON LA PREDETTA COMPARSA - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DEL VIZIO DI ULTRA OD EXTRA PETIZIONE - PRECLUSIONE.*
La funzione della comparsa conclusionale, che le parti sono autorizzati a comunicarsi dieci giorni liberi prima della udienza fissata dal G.i. Per la rimessione della causa al collegio (ex art. 190 cpv, cod. proc. civ.), essendo quella di semplice illustrazione delle domande ed eccezioni ritualmente proposte, impedisce non solo la "mutatio libelli" (già preclusa sin dalla prima udienza) ma anche la mera "emendatio" che resta consentita solo finché la causa non sia rimessa al collegio. Tuttavia, stante i limiti posti dall'effetto devolutivo dell'appello, il giudice di secondo grado non può rilevare d'ufficio il vizio di ultra od extra petizione (ove non sia censurato con apposito motivo di gravame) in cui sia eventualmente incorso il giudice di primo grado pronunziando sulla domanda irritualmente modificata o specificata con la predetta comparsa. (V 455/86, mass n 444059; (V 945/82, mass n 418801; (V 4039/79, mass n 400530).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)