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Sez. L, Sentenza n. 6575 del 20/12/1985 (Rv. 443643 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - PROTRAZIONE FINO A SEI MESI DEL PERIODO DI PROVA GENERALMENTE FISSATO IN TRE MESI - ART. 4 DEL R.D.L. N. 1825 SUL RAPPORTO DI IMPIEGO PRIVATO - IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443643-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - PROTRAZIONE FINO A SEI MESI DEL PERIODO DI PROVA GENERALMENTE FISSATO IN TRE MESI - ART. 4 DEL R.D.L. N. 1825 SUL RAPPORTO DI IMPIEGO PRIVATO - IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*

L'art. 4 RDL 13 novembre 1924 n. 1825 sul rapporto di impiego privato - norma che consente che il periodo di prova, generalmente fissato in tre mesi, si protragga fino ad un massimo di sei mesi per procuratori, institori, direttori tecnici od amministrativi ed impiegati di grado e qualifica equivalenti - trova applicazione anche nei confronti degli impiegati di prima categoria, con mansioni di concetto di particolare importanza e di collaborazione immediata nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ancorché senza poteri di rappresentanza in senso tecnico del datore di lavoro, atteso che tali mansioni possono essere sotto tale profilo considerate equivalenti a quelle di un dirigente. (V 1855/83, mass n 426698).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)