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Sez. L, Sentenza n. 1855 del 12/03/1983 (Rv. 426698 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - PROCURATORI, INSTITORI, DIRETTORI ED IMPIEGATI DI GRADO E FUNZIONI EQUIVALENTI - PERIODO DI PROVA - PROTRAZIONE FINO AD UN MASSIMO DI SEI MESI EX ART. 4 DEL R.D.L. N. 1825 DEL 1924 - AMMISSIBILITÀ - IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426698-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - PROCURATORI, INSTITORI, DIRETTORI ED IMPIEGATI DI GRADO E FUNZIONI EQUIVALENTI - PERIODO DI PROVA - PROTRAZIONE FINO AD UN MASSIMO DI SEI MESI EX ART. 4 DEL R.D.L. N. 1825 DEL 1924 - AMMISSIBILITÀ - IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*

L'art. 4 del R.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825 sul contratto di impiego privato, non abrogato dalla legge 15 luglio 1966 n. 604, ove consente che il periodo di prova, generalmente fissato in tre mesi, si protragga fino ad un massimo di sei mesi, per procuratori, institori, direttori ed impiegati di grado e funzioni equivalenti, trova applicazione anche nei confronti degli impiegati di prima categoria, con mansioni di concetto di particolare importanza e di collaborazione immediata ed attiva nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ancorché senza poteri di rappresentanza in senso tecnico del datore di lavoro, atteso che tali mansioni sono qualificabili come equivalenti a quelle di un dirigente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)