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Sez. L, Sentenza n. 4593 del 19/05/1987 (Rv. 453259 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - PATTO DI PROVA INSERITO NEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - CLAUSOLA ONEROSA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITÀ - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453259-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - PATTO DI PROVA INSERITO NEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - CLAUSOLA ONEROSA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITÀ - INSUSSISTENZA.*

Il patto di prova, inserito nel contratto individuale di lavoro subordinato, non costituisce una clausola onerosa e quindi non richiede, ex art. 1341, secondo comma, cod. civ., la specifica approvazione per iscritto, giacché esso non contiene una previsione vessatoria per una delle parti del rapporto, essendo invece finalizzato a consentire ad entrambe le parti di valutare la convenienza di pervenire alla Costituzione definitiva del rapporto di lavoro; né il carattere oneroso della clausola può derivare dal fatto che durante il periodo di prova il datore di lavoro ha la facoltà di recedere dal rapporto senza le limitazioni poste dalla legge n. 604 del 1966 sul giustificato motivo di licenziamento. (V 6575/85, mass n 443643).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)