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Sez. 5, Sentenza n. 25986 del 10/12/2014 (Rv. 633567 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Condizioni - Requisito dell'inerenza all'attività d'impresa - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633567-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, ai fini dell'accertamento del diritto alla detrazione (o al rimborso), deve aversi riguardo all'intenzione del soggetto passivo d'imposta di utilizzare un bene o un servizio a fini aziendali, confermata da elementi obiettivi che consentano di ritenere l'acquisto inerente all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa. Tale verifica non si esaurisce nella astratta correlazione del bene/servizio all'oggetto sociale, ma deve trovare fondamento in specifici "elementi obiettivi" che consentano di ritenere l'acquisto prodromico all'esercizio effettivo dell'attività di impresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che un'operazione isolata, consistente nell'acquisto di alcuni immobili da parte di una società avente ad oggetto lo svolgimento di attività di ristorazione e tavola calda di fatto non esercitata, presentasse il carattere dell'inerenza all'attività di impresa, in quanto la stipula di contratti di locazione di tali immobili non costituiva operazione imponibile idonea a realizzare l'oggetto sociale).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)