Sez. 1, Sentenza n. 2026 del 18/06/1968 (Rv. 334076 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - ESTREMI.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - ESTREMI.*
La responsabilita ex art. 2051 cod.civ. postula una relazione materiale tra il soggetto responsabile e la cosa che ha arrecato danno ai terzi, perche allora soltanto e possibile fare risalire al primo le conseguenze dell'evento, sul rilievo che egli, avendo la cosa in custodia, sarebbe stato in grado di prevenire il nocumento ovvero di segnalarlo ai terzi con la necessaria tempestivita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)