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Sez. 3, Sentenza n. 3405 del 17/10/1969 (Rv. 343489 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - EDIFICIO - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO - CONDIZIONI - ESERCIZIO DI UN POTERE DI FATTO.*
Stato
decisa il 1969-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343489-01

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - EDIFICIO - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO - CONDIZIONI - ESERCIZIO DI UN POTERE DI FATTO.*

Nei casi in cui l'immobile ha una funzione strumentale nella Determinazione di un danno ai terzi, l'evento puo ricollegarsi ad una condotta commissiva od omissiva del proprietario, sempre quando egli eserciti sulla cosa una signoria di fatto. Diritto di proprieta e potere di custodia non devono, invero, necessariamente coincidere nello stesso soggetto. (nella specie, una persona portatasi nella soffitta di una casa di abitazione per rifornire i serbatoi dell'acqua, ivi collocati, era rimasta uccisa dall'esplosione di una bomba mano, che si trovava fra vario materiale di sgombero ed era stata invocata la responsabilita del proprietario dello immobile, in quanto tale). (V 2026-68, massima n 334076, 334077 857-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)