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Sez. L, Sentenza n. 1311 del 07/02/1987 (Rv. 450788 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUABILITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA CASSA DI RISPARMIO - TRATTAMENTO DI PENSIONE - RETROATTIVITÀ FINO ALL'INIZIO DEL RAPPORTO DI STRAORDINARIATO EX ART. 14 E 16 DEL C.C.N.L. 28 FEBBRAIO 1941 - ESCLUSIONE - UNITARIETÀ DEL RAPPORTO AI FINI DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450788-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUABILITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA CASSA DI RISPARMIO - TRATTAMENTO DI PENSIONE - RETROATTIVITÀ FINO ALL'INIZIO DEL RAPPORTO DI STRAORDINARIATO EX ART. 14 E 16 DEL C.C.N.L. 28 FEBBRAIO 1941 - ESCLUSIONE - UNITARIETÀ DEL RAPPORTO AI FINI DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - IRRILEVANZA.*

Con riferimento alla speciale normativa del fondo di previdenza per i dipendenti delle casse di risparmio, il combinato disposto degli artt. 14 e 16 CCNL 28 febbraio 1941 deve essere interpretato nel senso che il cosiddetto rapporto di straordinariato ove seguito poi dall'assunzione in pianta stabile, è equiparato al periodo di prova soltanto nel senso che il dipendente deve ritenersi esonerato dalla prova stessa, ma non di meno l'iscrizione al fondo suddetto - che presuppone un rapporto di ruolo - non retroagisce ai fini del trattamento di pensione fino all'inizio del rapporto di straordinariato, anche nell'ipotesi in cui risulti la sostanziale unitarietà del rapporto ai fini dell'indennità di anzianità. (V 3852/86, mass n 446692).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 28/02/1941 num. 14, Contr. Coll. 28/02/1941 num. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)