Sez. L, Sentenza n. 7684 del 17/10/1987 (Rv. 455564 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - QUALIFICA IMPIEGATIZIA DEI LAVORATORI - OBBLIGO ASSICURATIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - QUALIFICA IMPIEGATIZIA DEI LAVORATORI - OBBLIGO ASSICURATIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La qualifica impiegatizia dei lavoratori e il fatto che gli stessi non abbiano un contratto diretto con gli apparecchi od impianti indicati dal primo comma dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - la cui pericolosità è presunta dalla legge, restando l'entità del rischio apprezzabile solo in Sede di Determinazione del premio - non escludono la sussistenza dell'Obbligo assicurativo, ai sensi dell'art. 4, comma quinto, dello stesso d.P.R., ove detti lavoratori - secondo un accertamento di fatto riservato al giudice del merito - abbiano necessità, per l'espletamento delle loro mansioni, di frequentare non occasionalmente i locali nei quali si trovano le anzidette fonti di rischio. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva affermato la sussistenza dell'Obbligo assicurativo in relazione agli impiegati di un'industria metalmeccanica, i quali, essendo addetti al rilevamento dei tempi impiegati dagli operai per eseguire i singoli lavori, stazionavano abitualmente, per circa un'ora al giorno, nei reparti produttivi). (V 3706/87, mass n 452647; (V 3015/87, mass n 452112; (V 1147/87, mass n 450788; (V 660/87, mass n 450370; (V 3981/86, mass n 446797).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)