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Sez. 3, Sentenza n. 14089 del 01/07/2005 (Rv. 582744 - 01)

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Pagamento del fideiussore dopo la decadenza di cui all'art. 1957, primo comma cod.civ. - Azione di regresso nei confronti del debitore principale - Esercitabilità - Possibilità per il debitore principale di eccepire la decadenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582744-01

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE

Poiché le eccezioni che il debitore può opporre al fideiussore che agisce in regresso nei suoi confronti, avendo pagato senza dargliene avviso, le stesse che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento, il fideiussore, che abbia pagato il debito garantito senza esservi più obbligato per l'intervenuta decadenza di cui al primo comma dell'art. 1957 cod.civ., da lui non eccepita, può esercitare contro il debitore principale l'azione di regresso di cui all'art. 1950 cod. civ. senza che questi possa idoneamente opporgli l'intervenuta decadenza, che costituisce in questo caso eccezione "de iure tertii", come tale inidonea a paralizzare la pretesa di regresso del fideiussore, ed a vanificare l'obbligazione sussistente in capo al debitore di ripristinare il patrimonio del fideiussore per l'importo corrispondente a quanto pagato in adempimento del debito garantito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)