Sez. L, Sentenza n. 10979 del 25/07/2002 (Rv. 556230 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore amianto - Beneficio pensionistico previsto dall'art. 13, coma ottavo, legge n. 257 del 1992 - Destinatari - Individuazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
L'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma primo, del D.L. 5 giugno 1993 n. 169 e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271, presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a prestazioni comportanti per il lavoratore medesimo un effettivo rischio morbigeno, a causa della presenza nei luoghi di lavoro di una concentrazione di fibre d'amianto che, per essere superiori ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e successive modifiche, rende concreta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è capace di generare.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 15/08/1991 num. 277 art. 24, Legge 15/08/1991 num. 277 art. 31, Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST., Decreto Legge 05/06/1993 num. 169 art. 1 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)