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Sez. L, Sentenza n. 4913 del 03/04/2001 (Rv. 545480 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore dell'amianto - Esposizione al rischio per oltre dieci anni - Benefici pensionistici ex art. 13, ottavo comma legge n. 257/1992 - Attribuzione - Presupposti - Valori di rischio di cui al D.Lgs. n. 277/1991 - Sussistenza - Necessità - Onere probatorio del lavoratore.
Stato
decisa il 2001-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545480-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Il disposto dell'art. 13, ottavo comma della legge n.257 del 1992 va interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277 del 1991; nell'esame della fondatezza della relativa domanda, il giudice di merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio - se l'assicurato, dopo aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche", quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel D.Lgs. n. 277 del 1991.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 24, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)