Sez. L, Sentenza n. 17528 del 09/12/2002 (Rv. 559094 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore dell'amianto - Beneficio previsto dall'art. 13, comma ottavo, legge n. 257 del 1992 - Destinatari - Individuazione - Soggetti maturanti il diritto a pensione di anzianità successivamente alla data di entrata in vigore della legge - Spettanza - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
La norma dell'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificata dall'art. 1, comma primo, del decreto - legge 5 giugno 1993, n. 169 e dalla relativa legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271, deve essere interpretata nel senso che la rivalutazione per il coefficiente 1, 5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, mentre non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 (28 aprile 1992) fossero già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità (quale prevista dall'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222), è invece applicabile ai lavoratori che, a quella medesima data, fossero dipendenti da imprese direttamente investite dall'intervento legislativo e destinati a perdere il posto di lavoro a causa del divieto (art. 1, comma secondo, della legge n. 257 del 1992) di ulteriore produzione e uso della sostanza nociva, come pure ai lavoratori occupati in imprese operanti in settori diversi (o in quella stessa di provenienza, la quale, in ipotesi, abbia realizzato una riconversione produttiva), nonché a coloro che (sempre a quella data) versassero in uno stato di temporanea "non occupazione" e, infine, ai titolari di pensione di invalidità (di cui al R.D.L. 14 aprile 1936, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni) o di un assegno di invalidità (di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 1984). Ne consegue, in virtù del principio secondo cui la prestazione si liquida in base alle disposizioni vigenti al momento della acquisizione del diritto, che il beneficio previsto dall'art. 13, comma 8, va riconosciuto ai lavoratori che abbiano conseguito la pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità con decorrenza successiva alla entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, i quali tuttavia, pur avendo maturato i requisiti richiesti per la maggiorazione - (esposizione ultradecennale all'amianto, soggezione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto e al rischio morbigeno) e adempiuto il relativo onere probatorio, possono giovarsene per migliorare la prestazione sempre che non abbiano già raggiunto il massimo di prestazione conseguibile, ossia i 40 anni di contribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda del lavoratore sul presupposto, giuridicamente errato, che l'aver conseguito una pensione di anzianità nella vigenza della legge n. 257 del 1992, ma senza la prevista maggiorazione, fosse di ostacolo all'applicazione dell'art. 13, comma ottavo, della stessa legge).
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 octies CORTE COST., Decreto Legge 05/06/1993 num. 169 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)