Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017 Ud. (dep. 11/10/2017) Rv. 271230 - 01
IMPUTATO - INTERROGATORIO - IN GENERE | Dichiarazioni rese senza le previste garanzie - Nullità - Estensione dlela nullità al successivo interrogatorio ritualmente assunto - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
IMPUTATO - INTERROGATORIO - IN GENERE
La nullità delle dichiarazioni rese senza le previste garanzie da soggetto che doveva sin dall'inizio essere sentito quale imputato non si estende al successivo interrogatorio nel quale il medesimo soggetto, nel rispetto delle regole procedurali, le conferma, richiamandole "per relationem", in quanto, non sussistendo connessione essenziale tra i vari interrogatori, non è applicabile la regola dettata dall'art. 185 cod. proc. pen. sulla comunicazione della nullità di un atto a quelli successivi dipendenti e la nullità di uno di essi non fa venire meno il testo linguistico incorporato in questo, che può essere richiamato successivamente dallo stesso soggetto. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il motivo di ricorso afferente alla dedotta inutilizzabilità dell'interrogatorio di garanzia, il cui testo richiamava, senza riprodurle, le precedenti dichiarazioni rese senza le previste garanzie difensive dall'imputato, il cui verbale era stato acquisito ex art. 513 cod. proc. pen. all'esito della determinazione dell'imputato medesimo di avvalersi della facoltà di non rispondere).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)