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Sez. 3, Sentenza n. 4465 del 24/02/2011 (Rv. 616756 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITÀ DEI CREDITI - IN GENERE | Cessione del quinto dello stipendio a titolo di rimborso di finanziamento - Dipendente di impresa concessionaria del servizio di comunicazioni - Regime di cui all'art. 1 d.P.R. n. 180 del 1950 - Cessazione del rapporto di lavoro - Estensione della cessione al trattamento di fine rapporto - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616756-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITÀ DEI CREDITI - IN GENERE

Nel caso di cessione del quinto dello stipendio, effettuata dal dipendente di impresa concessionaria di un pubblico servizio di comunicazioni a titolo di rimborso di un finanziamento, il d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 non impedisce che, ove cessi il rapporto di lavoro prima del rimborso integrale del finanziamento, la cessione si estenda al trattamento di fine rapporto. (Fattispecie anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 311 del 2004, dall'art. 13 bis del d.l. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005, e dall'art. 1, comma 346, della l. n. 266 del 2005).

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1950 num. 180 art. 1 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 55 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 CORTE COST., Legge 23/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)