Sez. 5, Sentenza n. 11781 del 19/09/2001 (Rv. 549328 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Costituzione del ricorrente - Esecuzione del deposito del ricorso presso la segreteria della commissione provinciale o regionale mediante spedizione postale - Ammissibilità - Esclusione - Ricezione dell'atto spedito per posta entro il termine prescritto per il deposito - Efficacia sanante - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il deposito del ricorso presso la commissione provinciale o la commissione regionale, ai fini della costituzione del ricorrente, postula la consegna dell'atto in segreteria, ad opera della parte istante o di chi la rappresenti, e non è eseguibile mediante spedizione postale, senza che possa opporsi, quale situazione sanante, l'evenienza che la spedizione per posta approdi comunque al risultato della ricezione dell'atto entro il termine prescritto (trenta giorni).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)