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Sez. 5, Sentenza n. 2255 del 15/02/2002 (Rv. 552317 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Costituzione dell'appellante - Consegna dell'atto già notificato, in segreteria - Necessità - Spedizione a mezzo servizio postale - Equipollenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552317-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel nuovo rito tributario, la costituzione in appello del ricorrente postula il deposito dell'atto già notificato presso la segreteria della Commissione tributaria regionale ad opera della parte istante o di chi la rappresenti, mentre va esclusa l'equivalenza della consegna per mezzo del servizio postale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Legge 12/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Legge 12/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Legge 12/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)