Sez. 3, Sentenza n. 7209 del 02/12/1983 (Rv. 431809 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - PRONUNCIA EMESSA DAL PRETORE IN VESTE DI GIUDICE ORDINARIO - ISTANZA DI REGOLAMENTO PER LA RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLO STESSO QUALE GIUDICE DEL LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - PRONUNCIA EMESSA DAL PRETORE IN VESTE DI GIUDICE ORDINARIO - ISTANZA DI REGOLAMENTO PER LA RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLO STESSO QUALE GIUDICE DEL LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*
È inammissibile il regolamento di Competenza avverso la pronuncia di merito emessa dal pretore in veste di giudice ordinario per la rimessione della causa allo stesso giudice quale giudice del lavoro, non comportando una questione di Competenza, bensì soltanto una censura correlata al rito ed alla pronuncia di merito emessa. (V 294/83, mass n 425104; (V 4597/82, mass n 422563; (V 6379/81, mass n 417179).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)